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Sintesi sul lavoro - Legge di Bilancio 2021
Proroga della cassa integrazione Covid
Prevede la concessione di altre 12 settimane di cassa integrazione ordinaria,
in deroga e di assegno ordinario. Tali 12 settimane non sono soggette a
contributo addizionale e devono essere ricomprese nel periodo ricompreso tra:
– il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione
ordinaria;
– il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario,
di cassa integrazione in deroga e di FSBA.
Le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale
Covid-19.
I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati collocati,
anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove
autorizzati, alle 12 settimane aggiuntive previste.
Blocco
dei licenziamenti
Viene esteso fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a
licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo. Le
sospensioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati
dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa
in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale,
dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la
cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un
trasferimento d’azienda o di ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del
codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle
organizzazioni sindacali.
Rinnovo dei
contratti a tempo determinato
Si dispone la proroga fino al 31 marzo 2021 del termine fino al quale i
contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati, per un
periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, in assenza delle condizioni
previste dalla legge 81/2015 ossia per esigenze temporanee e oggettive estranee
all’ordinaria attività, esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti,
esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili
dell’ordinaria attività.
Decontribuzione
sud
La Decontribuzione Sud è una misura, introdotta
dal decreto Agosto, destinata ad intervenire sul costo del lavoro in
modo da ridurne l’incidenza in favore dei datori di lavoro che impiegano
lavoratori subordinati nel Mezzogiorno, entrata in vigore a partire dal mese di
ottobre 2020. Il Bilancio 2021 conferma lo sgravio sui contributi pensionistici,
ad esclusione di premi e contributi INAIL, per i lavoratori delle aziende
operanti in:
·
Abruzzo
·
Basilicata
·
Campania
·
Calabria
·
Molise
·
Puglia
·
Sardegna
·
Sicilia
Lo sgravio è
pari al:
1.
30% fino al 31.12.2025
2.
20% dal 01.01.2026 al 31.12.2027
3.
10% dal 01.01.2028 al 31.12.2029
Sgravi contributivi per l’assunzione di giovani under 35
Per le nuove assunzioni di soggetti fino a 35 anni a tempo indeterminato e per
le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo
indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022, si prevede un esonero
contributivo nella misura del 100% per un periodo massimo di 36 mesi nel limite
massimo di 6000 euro annui. L’esonero spetta ai datori di lavoro che non
abbiano proceduto nei 6 mesi precedenti l’assunzione , né procedano, nei 9 mesi
successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo
o licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la
medesima qualifica nella stessa unità produttiva. L’efficacia delle
disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e
all’emissione di circolari Inps.
Sgravio
contributivo per l’assunzione di donne
Per le assunzioni di donne, effettuate nel biennio 2021-2022 con
contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, è previsto uno sgravio
nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro
con esclusione dei premi Inail per la durata di 12 mesi elevabili a 18 in
caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato e nel limite massimo
di 6000 euro annui. Le assunzioni devono comportare un incremento
occupazionale. L’efficacia delle disposizioni è subordinata all’autorizzazione
della Commissione europea e all’emissione di circolari Inps.
Congedo di
paternità
Il congedo parentale viene elevato da 7 a 10 giorni per tutto il 2021.
SPORTELLO ANTICRISI COVID-19 FIS-CIGD
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