Ulteriore semplificazione dell’Apprendistato.

Le modifiche sull’apprendistato professionalizzante, in vigore dal 1° ottobre 2013.

Dal 1 ottobre 2013, in attuazione a quanto previsto dal DL 76/2013 (Legge 99/2013) ed in assenza dell’apposita seduta della Conferenza Stato-Regioni, le imprese non hanno l’obbligo di riportare sul Piano Formativo Individuale i riferimenti della formazione di base e trasversale disciplinata dalle Regioni. Resta invariato, invece, l’obbligo contrattuale di riportare sul Piano Formativo Individuale i contenuti della formazione professionalizzante necessari all’acquisizione delle competenze professionalizzante, nonché il monte ore annuale o pluriennale della formazione, la sede della formazione, la qualifica e l’inquadramento iniziale e finale dell’apprendista.

La formazione professionalizzante, che può essere erogata direttamente dall’azienda, va riportata su appositi registri che abbiano la struttura del Libretto Formativo del cittadino (D.M. 10/10/2005). Il nostro Ente Bilaterale, che ha adottato questo strumento dal 26 aprile 2012, è a disposizione di imprese e consulenti del lavoro per il servizio di assistenza e monitoraggio dei percorsi di apprendistato professionalizzante.

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